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Ecobonus e Sismabonus, come funziona il Superbonus 110%

Grande interesse ha suscitato negli ultimi mesi l'istituzione del c.d. Superbonus, un finanziamento che permette di usufruire di una ristrutturazione edilizia agevolata.

In questo approfondimento potete trovate tutte le informazioni necessarie sulle procedure, i requisiti fondamentali, l'iter burocratico e le tempistiche per accedere e ottenere i vantaggi di questa sovvenzione.


L’Ecobonus e Sismabonus 110% sono un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020) che aumenta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (strumento in proroga di 6 mesi più 6 mesi, fino alla fine del 2022, con gli ultimi sei mesi per consentire il completamento dei lavori), per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, per interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli

elettrici negli edifici.

Rispetto alle disposizioni già attive per le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici, l’Ecobonus e Sismabonus 110% prevedono alcune importanti novità:


  • la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi;

  • in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per lo sconto in fattura operato dall’esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest’ultimo, che ne potrà usufruire con le stesse modalità che la legge prevede per il committente.

In entrambi i casi il bonus è cedibile alle banche ed agli altri intermediari finanziari.


L'emendamento sul superbonus approvato in commissione Bilancio nel mese di dicembre 2020 prevede inoltre che:


  • i condomini che a giugno 2022 hanno fatto il 60% dei lavori possono concludere entro il 31 dicembre 2022;

  • le unifamiliari e quelle con accesso autonomo devono chiudere i lavori a giugno 2022;

  • gli Iacp (case popolari) che a dicembre 2022 hanno completato il secondo stato di avanzamento dei lavori possono concludere entro giugno 2023

  • Il superbonus viene inoltre esteso anche per gli interventi volti ad abbattere le barriere architettoniche e favorire la mobilità delle persone, a partire da anziani over 65 e disabili motori;

  • per il recupero del nostro patrimonio edilizio, per case più sostenibili e sicure, viene prorogato fino al 31 dicembre 2022, migliorato, semplificato ed esteso agli ascensori per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Quali interventi danno diritto all’Ecobonus e Sismabonus 110%

  • Sono ammesse tutte le spese sostenute per l’esecuzione, su condomini o case private, degli interventi previsti dalla normativa definiti “Trainanti”: isolamento termico delle superfici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;

  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria;

  • interventi antisismici per immobili in zone con rischio sismico classificato come alto, medio, basso.

Altri interventi coperti

Se eseguiti in abbinamento ad uno degli interventi descritti sopra, l’Ecobonus 110% spetta anche per:


  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

  • installazione di impianti fotovoltaici, anche con installazione di sistemi di accumulo integrati;

  • efficientamento energetico per interventi minori.

Esistono specifici limiti di spesa per tipologia di intervento e sono richiesti miglioramenti della classe energetica degli edifici che modificano o fanno decadere, in mancanza, il beneficio fiscale.


Chi può beneficiare dell’Ecobonus e Sismabonus 110%

L’Ecobonus e SismaBonus 110% si applica agli interventi fatti da:

  • condomìni;

  • persone fisiche;

  • IACP - Istituti autonomi case popolari;

  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;

  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Gli interventi antisismisci

Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”.

Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un'impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%. La detrazione per il premio assicurativo non è cedibile.

Come ottenere la detrazione

Per ottenere la detrazione del 110% gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica "A3" il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla "A4". Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), pre e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato.

Gli interventi relativi all’ecobonus devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

Per ottenere il superbonus è necessario:

  • pagare tramite bonifico bancario o postale parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. Possono essere usati anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus;

  • depositare in Comune, se previsto, la relazione tecnica dell’intervento;

  • acquisire l’attestato di prestazione energetica pre e post-intervento;

  • trasmettere ad Enea telematicamente sul sito dedicato, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati per la compilazione della scheda descrittiva che si ricavano dall’APE e quelli per la compilazione della scheda informativa dell’intervento contenente le anagrafiche dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti.

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.


La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi d’importo massimo pari alla spesa da sostenere che loro recupereranno sottoforma di credito d’imposta;

  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti di attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);

  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile per i redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio per il regime forfettario o se si percepisce solo redditi da cedolare secca sulle locazioni), oppure per i soggetti rientranti nella no tax area cioè senza un’imposta lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:


  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;

  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il procedimento per ottenere i benefici è complesso e la documentazione da presentare è corposa e non tutte le azioni connesse comportano il 110%. Per tali motivi è consigliabile rivolgersi a intermediari abilitati e sottoscrivere una “polizza lavori” a copertura degli interventi preposti.


Per approfondire

· Faq

Link di interesse

  • MISE - Ministero dello Sviluppo Economico

  • MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

  • ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

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